STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA
TITOLO 1
COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI
Art. 1 E’ stata costituita un’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICO CASTELLAZZO
Art. 2 L’ Associazione ha sede in via Romani, 12/3 a Castellazzo (RE) CAP 42122.
Potranno essere istituite anche sezioni distaccate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 3 Aderisce a Eurosport Associazione Nazionale di Promozione Sociale e Sportiva, di cui condivide finalità e programmi, adottandone la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando però, autonomia programmatica ed amministrativa. L’ Associazione può richiedere l’ iscrizione all’ albo regionale e provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale e il riconoscimento ai fini sportivi, tramite Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Organismi Sportivi Internazionali, ed altri, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione di appartenenza sia nazionale che internazionale e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’ attività sportiva.
Art. 3bis L’ Associazione è a politica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’ Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 4 L’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale si prefigge i seguenti scopi:
a) organizzare attività ricreative e ludiche e sportive per adulti e per bambini, aiutare lo sviluppo psicomotorio del bambino, insegnandogli a vivere il proprio corpo in armonia con l’ ambiente attraverso l’ organizzazione di corsi didattici e dimostrativi e gite organizzate.
b) La promozione, diffusione e la pratica di ogni attività sportiva dilettantistica, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero, oltre all’ attività didattica per l’ avvio, l’ aggiornamento e il perfezionamento in tutti i settori del lavoro, del sociale e dello sport;
c) L’ organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere;
d) Organizzare e promuovere la partecipazione a campionati e tornei sportivi in genere attraverso l’ affiliazione di associazioni, e organizzazioni in genere, aventi i medesimi scopi sociali e senza finalità lucrative,
e) Istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempi libero;
f) La promozione di programmi turistici e culturali;
g) L’ educazione ad un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;
h) Gestione di palestre ed impianti sportivi anche polivalenti pubblici e privati;
i) Attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero
j) Adesione in Italia ed all’ estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
k) Organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere;
l) Pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all’ attività sportiva e culturale in genere;
m) Svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l’ attività sportiva culturale in genere;
n) Partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere;
o) Assistenza legale e tecnica ai propri associati;
p) Compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità associative.
Art. 5 La durata dell’ Associazione è illimitata. Lo scioglimento viene deliberato dall’ assemblea straordinaria degli associati.
TITOLO II
ASSOCIATI
Art. 6 Possono far parte dell’ Associazione le persone fisiche che siano interessate all’ attività svolta dalla stessa. L’ Associazione è composta da:
a) Soci Fondatori, che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’ Associazione;
b) Soci Effettivi, che sono coloro che hanno richiesto di far parte della Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o da un socio a ciò delegato.
c) Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemerenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal Presidente dovrà essere ratificata dall’ Assemblea dei soci. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 Per ottenere l’ ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare relativa domanda su apposito modulo al Consiglio Direttivo, dichiarando altresì di aver preso visione dell’atto costitutivo e del presente statuto e di accettarli incondizionatamente. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale. La qualifica di socio potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. Per i soci minorenni la domanda dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Le domande unitamente raccolte andranno a formare il libro soci.
Art. 8 I soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall’ Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni e alle manifestazioni promosse dall’Associazione. E’ ammessa la frequenza di soci, tesserati di altre associazioni affiliate EUROSPORT.
Art. 9 I soci cessano di far parte dell’ Associazione per:
a) recesso o dimissioni volontarie;
b) morosità qualora non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista nei regolamenti associativi;
c) esclusione, quando il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopo dell’Associazione danneggiando moralmente e/o materialmente l’Associazione, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea.
La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al socio.
Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l’esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo. Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria. I soci che intendessero proporre reclamo contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo dovranno proporre istanza all’Assemblea dei Soci, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
TITOLO III
ENTRATE – PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO
Art. 10 Le entrate del’ Associazione sono costituite da:
a) quote associative annuali e tessera sociale, contributi associativi per attività sociali e dei contributi democraticamente richiesti, comprese eventuali integrazioni di cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie.
b) Contributi ed elargizioni di soci, di terzi, di Enti pubblici o privati;
c) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, e non rivalutabili.
Art. 11 Il patrimonio sociale è costituito da:
a) materiale ed attrezzi sportivi;
b) trofei aggiudicati in competizioni sportive;
c) tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all’ Associazione.
Art. 12 L’ esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative. Il rendiconto annuale dell’ associazione deve essere sottoposto all’approvazione dell’ Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
Art. 13 Gli organi dell’ Associazione sono:
a) l’ Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.
Le prestazioni di tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell’ espletamento dei specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.
Art. 14 L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
L’ Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante affissione dell’avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
Nell’ avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell’ Associazione, devono essere indicati: l’ ordine del giorno, il luogo, la data e l’ ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 15 L’Assemblea, ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritti al volo, l’ Assemblea, straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto. Mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un’ora dopo quella fissata in prima convocazione, sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. All’ Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’ Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni socio maggiorenne nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 16 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’ Associazione.
L’ Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori (assemblee elettive).
L’ Assemblea volta per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l’ elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che l’ Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e se nominati dai due scrutatori. Copia delle stesse devono essere messe a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 17 L’ Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’ anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio sociale.
Sono compiti dell’ Assemblea ordinaria:
a) l’ approvazione annuale della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo;
b) l’elezione quadriennale dei membri del Consiglio Direttivo;
c) elezione quadriennale del Presidente dell’Associazione;
d) l’approvazione annuale della relazione del Presidente sull’ attività svolta dall’Associazione nell’ esercizio precedente;
e) la discussione e l’approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell’Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 18 L’ Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
b) sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, mentre ai sensi dell’articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea tra i soci dell’associazione, in regola con il pagamento della quota sociale e maggiorenni, a condizione che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ ambito della stessa disciplina sportiva con riferimento ed attività organizzate dalle federazioni sportive del coni o di ente di promozione sportiva. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, e il Segretario dell’ associazione.
In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la loro reintegrazione con il primo dei non eletti o per cooptazione tra i soci. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può ridursi a meno di tre.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.
Le riunioni del Consiglio, sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.
Non è ammessa delega.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ Associazione.
Spetta pertanto, al Consiglio direttivo, a puro titolo esemplificativo:
a) curare l’ esecuzione delle delibere dell’ Assemblea;
b) amministrare con oculatezza i beni dell’Associazione e quelli della stessa detenuti a qualsiasi titolo;
c) redigere, applicare e modificare i Regolamenti;
d) stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
e) deliberare circa l’ ammissione e l’ esclusione dei soci e l’ applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente statuto e dal Regolamento;
f) redigere il rendiconto economico;
g) istituire eventuali sezioni in altre città;
h) nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;
i) compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all’Assemblea o al Presidente.
Art. 21 Il Presidente dell’ Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente viene eletto dall’ Assemblea dei soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
Il Presidente sovrintende all’ attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell’Assemblea dei soci. Convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere. Firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea, convoca e dichiara aperte le Assemblee. In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento. In caso di dimissioni del Presidente, egli rimane in carica temporaneamente per l’ ordinaria amministrazione.
TITOLO V
VINCOLO DI GIUSTIZIA – SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 22 Nei confronti dei soci che vengono meno ai doveri verso l’ Associazione e ad una condotta conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
a) deplorazione;
b) sospensione;
c) radiazione.
Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall’ Assemblea dei soci.
TITOLO IV
SCIOGLIMENTO . DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 In caso di scioglimento dell’ Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l’ organismo di controllo i cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nel regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statuari, si osservano le disposizioni di legge, e se applicabili, le norme stabilite dal CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva e/o dalle Federazioni Sportive cui l’ Associazione è affiliata.